telemarketing: il garante della privacy sanziona altroconsumo
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Con provvedimento del 15 dicembre 2022 il Garante ha sanzionato Altroconsumo con una sanzione di 100 mila euro per telemarketing.

La vicenda nasce da un reclamo presentato da una consumatrice al Garante il 16 luglio 2021, nel quale lamenta di essere stata raggiunta il 25 settembre 2020 da una telefonata promozionale indesiderata effettuata per conto di Altroconsumo Edizioni S.r.l..

La signora viene così a conoscenza che il suo numero è tra quelli contattabili per fini commerciali nel database della società tedesca Toleadoo GmbH, società di cui Altroconsumo si avvale “per reperire liste di utenti verso cui indirizzare le proprie promozioni”.

Ma la consumatrice contesta di aver espresso il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine di ricevere telefonate di telemarketing presentando, così, un reclamo al Garante della Privacy.

Il Garante ha contestato ad Altroconsumo la violazione degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento per non aver fornito agli interessati un’idonea informativa sui trattamenti dei dati personali svolti da Altroconsumo dal momento che, in occasione delle telefonate promozionali effettuate per conto della Società, è stato reso soltanto il testo dell’informativa riguardante i trattamenti di Toleadoo; artt. 6, par. 1, lett. a) e 7 del Regolamento per non aver in alcun modo acquisito un consenso specifico ed informato per le finalità promozionali di Altroconsumo e dell’art. 5 del GDPR.

Nella sua difesa Altroconsumo aveva sostenuto che “l’informativa orale fornita all’interessata in occasione del contatto telefonico lamentato nel reclamo è da ritenersi adeguata in quanto contiene gli “elementi essenziali inerenti al trattamento dei dati che Altroconsumo Edizioni S.r.l. ha svolto agendo quale autonomo titolare del trattamento” e che pur avendo sostenuto di aver operato correttamente e manifestando l’impegno ad implementare alcune misure correttive non è riuscita però ad evitare una sanzione di 100mila euro da parte del Garante, che ha considerato quanto accaduto alla donna non un fatto episodico limitato al singolo caso di cui al reclamo, bensì una "condotta di sistema” su oltre 2,5 milioni di contatti promozionali effettuati nelle proprie attività di Telemarketing.

Il testo completo del provvedimento è consultabile all’URL:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9852290

Lo Staff IusPrivacy è a disposizione per rispondere a tutte le richieste di informazioni inerenti al tema in oggetto.



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