L’articolo 14, paragrafo 5, lettera b), prevede tre situazioni distinte in cui è fatta eccezione all’obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4:
(i) qualora ciò risulti impossibile (in particolare per il trattamento a fini di archiviazione, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici);
(ii) qualora implichi uno sforzo sproporzionato (in particolare per il trattamento a fini di archiviazione, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici);
(iii) qualora comunicare le informazioni richieste dall’articolo 14, paragrafo 1, rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità del trattamento.