11. L’articolo 4, punto 11, del regolamento generale sulla protezione dei dati stabilisce che il consenso dell’interessato è qualsiasi:
- manifestazione di volontà libera,
- specifica,
- informata e
- inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.
12. Le sezioni che seguono analizzano la misura in cui la formulazione dell’articolo 4, punto 11, richiede al titolare del trattamento di modificare le sue richieste/i suoi moduli di consenso affinché siano conformi al regolamento generale sulla protezione dei dati.