Per valutare se il consenso sia stato prestato liberamente è di rilievo l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento.
L’articolo 7, paragrafo 4, indica, tra l’altro, che è altamente inopportuno “accorpare” il consenso all’accettazione delle condizioni generali di contratto/servizio o “subordinare” la fornitura di un contratto o servizio a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali che non sono necessari per l’esecuzione del contratto o servizio. Si presume che il consenso prestato in una tale situazione non sia stato espresso liberamente (considerando 43). L’articolo 7, paragrafo 4, mira a garantire che la finalità del trattamento dei dati personali non sia mascherata né accorpata all’esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio per il quale i dati personali non sono necessari. In tal modo, il regolamento assicura che il trattamento dei dati personali per cui viene richiesto il consenso non possa trasformarsi direttamente o indirettamente in una controprestazione contrattuale. Le due basi legittime per la liceità del trattamento dei dati personali, ossia il consenso e l’esecuzione di un contratto, non possono essere riunite e rese indistinte.
L’obbligo di acconsentire all’uso di dati personali aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari limita la scelta dell’interessato e ostacola l’espressione del libero consenso. Poiché la legislazione in materia di protezione dei dati mira a tutelare i diritti fondamentali, è essenziale che l’interessato abbia il controllo sui propri dati personali; inoltre sussiste una presunzione forte secondo cui il consenso a un trattamento di dati personali non necessario non può essere considerato un corrispettivo obbligatorio dell’esecuzione di un contratto o della prestazione di un servizio.
Pertanto, ogni volta che una richiesta di consenso è legata all’esecuzione di un contratto da parte del titolare del trattamento, l’interessato che non desidera mettere a disposizione i propri dati personali per il trattamento da parte del titolare corre il rischio di vedersi negare l’erogazione dei servizi richiesti.
Per valutare se si verifica una situazione di accorpamento o subordinazione è importante determinare qual è la portata del contratto e quali dati sono necessari per la sua esecuzione.
Secondo il parere 06/2014 del Gruppo di lavoro, l’espressione “necessario per l’esecuzione di un contratto” deve essere interpretata in maniera rigorosa. Il trattamento deve essere necessario per adempiere il contratto con ciascun interessato. In quest’ambito possono rientrare, per esempio, il trattamento dell’indirizzo dell’interessato ai fini della consegna delle merci acquistate online o il trattamento degli estremi della carta di credito per facilitare il pagamento. Nel contesto occupazionale, questo presupposto potrebbe permettere, per esempio, il trattamento di informazioni riguardanti lo stipendio e le coordinate bancarie per consentire il pagamento degli stipendi22. È necessario che vi sia un collegamento diretto e obiettivo tra il trattamento dei dati e la finalità dell’esecuzione del contratto.
Quando il titolare del trattamento intende trattare dati personali che sono effettivamente necessari per l’esecuzione di un contratto il consenso non è la base legittima appropriata.
L’articolo 7, paragrafo 4, è pertinente soltanto laddove i dati richiesti non sono necessari per l’esecuzione del contratto (ivi compreso per la prestazione di un servizio) e l’esecuzione del contratto è subordinata all’ottenimento di tali dati in base al presupposto del consenso. Al contrario, qualora il trattamento sia necessario per eseguire il contratto (ivi incluso per la prestazione di un servizio), l’articolo 7, paragrafo 4, non si applica.
[Esempio 6]
Una banca chiede ai clienti il consenso per consentire a terzi di utilizzare i dettagli di pagamento per finalità di marketing diretto. Questa attività di trattamento non è necessaria per l’esecuzione del contratto stipulato con il cliente e la prestazione di servizi ordinari di conto bancario. Qualora il rifiuto del cliente a prestare il consenso per tale finalità di trattamento porti alla negazione di servizi bancari, alla chiusura del conto bancario o, a seconda dei casi, a un aumento della commissione, il consenso non può considerarsi espresso liberamente.
La scelta del legislatore di evidenziare la condizionalità, tra l’altro, come presunzione di mancanza di libertà di esprimere il consenso dimostra che il verificarsi della condizionalità deve essere attentamente esaminato. L’espressione “nella massima considerazione” di cui all’articolo 7, paragrafo 4, suggerisce che il titolare del trattamento deve prestare particolare attenzione qualora il contratto (che potrebbe includere la prestazione di un servizio) sia collegato a una richiesta di consenso al trattamento di dati personali.
Poiché l’articolo 7, paragrafo 4, non è formulato in maniera assoluta, in un numero molto ristretto di casi tale condizionalità potrebbe non rendere invalido il consenso. Tuttavia, il verbo “si presume” al considerando 43 indica chiaramente che tali casi saranno estremamente eccezionali.
Ad ogni modo, l’onere della prova riguardo all’articolo 7, paragrafo 4, incombe al titolare del trattamento. Questa norma specifica riflette il principio generale di responsabilizzazione che permea l’intero regolamento generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, quando si applica l’articolo 7, paragrafo 4, risulta più difficile per il titolare del trattamento dimostrare che l’interessato ha prestato liberamente il consenso.
Il titolare del trattamento potrebbe sostenere che la sua organizzazione offre all’interessato una scelta reale mettendolo in grado di scegliere tra un servizio che prevede il consenso all’uso dei dati personali per finalità supplementari, da un lato, e un servizio equivalente che non implica un siffatto consenso, dall’altro. Finché esiste la possibilità che il contratto venga eseguito o che il servizio oggetto del contratto venga prestato dal titolare del trattamento senza necessità di acconsentire ad usi ulteriori o supplementari dei dati in questione non si è in presenza di un servizio condizionato. Tuttavia, i due servizi devono essere effettivamente equivalenti.
Il Gruppo di lavoro ritiene che il consenso non possa considerarsi prestato liberamente se il titolare del trattamento sostiene che esiste una scelta tra il suo servizio che prevede il consenso all’uso dei dati personali per finalità supplementari, da un lato, e un servizio equivalente offerto da un altro titolare del trattamento, dall’altro. In tal caso la libertà di scelta dipenderebbe dagli altri operatori del mercato e dal fatto che l’interessato ritenga che i servizi offerti dall’altro titolare del trattamento siano effettivamente equivalenti. Ciò implicherebbe inoltre l’obbligo per il titolare del trattamento di monitorare gli sviluppi del mercato per garantire la continuità della validità del consenso per le sue attività di trattamento dei dati, in quanto un concorrente potrebbe modificare il suo servizio in un momento successivo. Di conseguenza il consenso ottenuto con questa argomentazione non rispetta il regolamento generale sulla protezione dei dati.