L’articolo 14, paragrafo 5, lettera c), ammette l’esenzione dagli obblighi d’informazione di cui all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4, nella misura in cui l’ottenimento o la comunicazione dei dati personali “sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento”. L’esenzione è subordinata alla condizione che il diritto in questione preveda “misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato”. Il diritto in questione deve riguardare direttamente il titolare del trattamento, per il quale l’ottenimento o la comunicazione dovrebbero essere obbligatori. Di conseguenza, il titolare del trattamento dev’essere in grado di dimostrare che il diritto in questione trova applicazione nei suoi confronti e gli impone l’ottenimento o la comunicazione dei dati personali. Sebbene spetti al diritto dell’Unione europea o dello Stato membro inquadrare la normativa in maniera tale che preveda “misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato”, il titolare del trattamento dovrebbe garantire (ed essere in grado di dimostrare) di aver ottenuto o comunicato i dati personali in conformità di tali misure. Salvo se la legge gli impedisce di agire in tal senso, il titolare del trattamento dovrebbe inoltre chiarire agli interessati che l’ottenimento o la comunicazione dei dati personali è conforme al diritto in questione. Ciò è in linea con il considerando 41 del regolamento, il quale afferma che una base giuridica o una misura legislativa dovrebbe essere chiara e precisa e la sua applicazione prevedibile per le persone che vi sono sottoposte, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo. Tuttavia, l’articolo 14, paragrafo 5, lettera c), non troverà applicazione qualora sussista per il titolare del trattamento l’obbligo di ottenere i dati direttamente presso l’interessato, nel qual caso si applicherà l’articolo 13. In tal caso, la sola eccezione prevista dal regolamento che esoneri il titolare del trattamento dal fornire all’interessato le informazioni sul trattamento sarà quella prevista all’articolo 13, paragrafo 4 (vale a dire se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni). Come riportato al paragrafo 68, a livello nazionale gli Stati membri possono tuttavia legiferare, conformemente all’articolo 23, su ulteriori specifiche limitazioni del diritto alla trasparenza di cui all’articolo 12 e all’informazione ai sensi degli articoli 13 e 14.
Esempio
Un’autorità fiscale è soggetta all’obbligo, previsto dal diritto nazionale, di ottenere dai datori di lavoro dati sui salari dei dipendenti. I dati personali non sono ottenuti presso gli interessati e pertanto l’autorità fiscale è soggetta agli obblighi di cui all’articolo 14. Dal momento che questo tipo di ottenimento dei dati personali presso i datori di lavoro è espressamente previsto dalla legge, l’autorità fiscale non è sottoposta agli obblighi d’informazione di cui all’articolo 14.