Applicandosi ai diritti dell’interessato, gli articoli fondamentali per quanto concerne la trasparenza nel regolamento si trovano nel capo III (Diritti dell’interessato). L’articolo 12 fissa le regole generali che si applicano alla fornitura d’informazioni agli interessati (ai sensi degli articoli 13 e 14), alla comunicazione con gli interessati riguardo all’esercizio dei loro diritti (ai sensi degli articoli 15-22) e alle comunicazioni relative alle violazioni di dati (articolo 34). In particolare, l’articolo 12 impone che le informazioni o le comunicazioni in questione debbano rispettare i criteri seguenti:
- devono essere concise, trasparenti, intelligibili e facilmente accessibili (articolo 12, paragrafo 1);
- devono essere formulate con un linguaggio semplice e chiaro (articolo 12, paragrafo 1);
- il requisito di un linguaggio semplice e chiaro è di particolare importanza nel caso d’informazioni destinate ai minori (articolo 12, paragrafo 1);
- devono essere fornite per iscritto “o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici” (articolo 12, paragrafo 1);
- se richiesto dall’interessato, possono essere fornite oralmente (articolo 12, paragrafo 1);
- devono essere in genere gratuite (articolo 12, paragrafo 5).