esercizio dei diritti degli interessati
linee guida sulla trasparenza versione emendata 11 aprile 2018


La trasparenza impone al titolare del trattamento un triplice obbligo per quanto attiene ai diritti dell’interessato previsti dal regolamento, dal momento che deve:

  • fornire informazioni agli interessati sui loro diritti (come previsto all’articolo 13, paragrafo, 2, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c));
  • rispettare il principio di trasparenza (relativamente alla qualità delle comunicazioni, come stabilito all’articolo 12, paragrafo 1) nella comunicazione con gli interessati riguardo all’esercizio dei loro diritti ai sensi degli articoli 15-22 e dell’articolo 34;
  • agevolare l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli articoli 15-22.

Gli obblighi imposti dal regolamento in relazione all’esercizio di tali diritti e alla natura delle informazioni necessarie mirano a posizionare adeguatamente gli interessati in modo che possano rivendicare i loro diritti e ritenere i titolari del trattamento responsabili del trattamento dei dati personali che li riguardano. Il considerando 59 precisa che “[è] opportuno prevedere modalità volte ad agevolare l’esercizio, da parte dell’interessato, dei diritti” e che i titolari del trattamento dovrebbero “predisporre anche i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica, in particolare qualora i dati personali siano trattati con mezzi elettronici”. La modalità che il titolare del trattamento offre all’interessato per l’esercizio dei suoi diritti dovrebbe essere appropriata al contesto e alla natura del rapporto e delle interazioni tra loro. A tal fine, può risultare utile al titolare del trattamento offrire una o più modalità diverse che rispecchino i diversi modi in cui interagisce con l’interessato.

Esempio

Un fornitore di servizi sanitari utilizza un modulo elettronico sul proprio sito Internet e moduli cartacei alla reception delle sue cliniche per facilitare l’inoltro di richieste di accesso ai dati personali, online e di persona. Pur offrendo queste modalità, il fornitore di servizi sanitari accetta anche richieste di accesso presentate in altri modi (ad esempio via lettera o e-mail) e mette a disposizione un ufficio dedicato (accessibile via e-mail o telefonicamente) per assistere gli interessati nell’esercizio dei loro diritti.



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