Al fine di determinare la portata dell’espressione “servizio della società dell’informazione”, il regolamento generale sulla protezione dei dati, all’articolo 4, punto 25, fa riferimento alla direttiva (UE) 2015/1535.
Per valutare la portata di tale definizione, il Gruppo di lavoro fa riferimento anche alla giurisprudenza della Corte di giustizia. La Corte di giustizia ha affermato che la nozione di servizi della società dell’informazione interessa contratti e altri servizi conclusi o trasmessi online.
Laddove un servizio presenti due componenti economicamente indipendenti, una delle quali è la componente online (ad esempio l’offerta e l’accettazione di un’offerta nel contesto della conclusione di un contratto, o le informazioni relative a prodotti o servizi, comprese le attività di marketing) e l’altra è la consegna fisica o la distribuzione di merci, la prima rientra nella definizione di servizio della società dell’informazione, mentre la seconda no. La consegna online di un servizio rientrerebbe nell’espressione servizio della società dell’informazione di cui all’articolo 8 del regolamento generale sulla protezione dei dati.