eccezioni all’obbligo di fornire informazioni - eccezioni all’articolo 14
linee guida sulla trasparenza versione emendata 11 aprile 2018


Se i dati personali non sono stati ottenuti presso l’interessato, l’articolo 14 prevede una serie molto più ampia di eccezioni all’obbligo d’informazione incombente al titolare del trattamento. In linea generale, tali eccezioni dovrebbero essere interpretate e applicate restrittivamente. Oltre alle circostanze in cui l’interessato dispone già delle informazioni in questione (articolo 14, paragrafo 5, lettera a)), l’articolo 14, paragrafo 5, ammette le seguenti eccezioni:

  • comunicare le informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato, in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, o renderebbe impossibile o pregiudicherebbe gravemente il conseguimento delle finalità del trattamento;
  • l’ottenimento o la comunicazione dei dati personali sono previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare i legittimi interessi dell’interessato;
  • un obbligo di segreto professionale (incluso un obbligo di segretezza previsto per legge) disciplinato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri implica che i dati personali devono rimanere riservati.


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