La sola eccezione agli obblighi del titolare del trattamento di cui all’articolo 13, qualora abbia raccolto dati personali direttamente presso l’interessato, si ha “se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni”. Il principio di responsabilizzazione impone al titolare del trattamento di dimostrare (e documentare) quali informazioni l’interessato possiede già, come e quando le ha ricevute e l’assenza di modifiche delle informazioni tali da renderle obsolete. Inoltre, l’espressione “nella misura in cui” all’articolo 13, paragrafo 4, chiarisce che, anche se all’interessato sono state precedentemente fornite determinate categorie d’informazioni fra quelle previste all’articolo 13, sussiste comunque, in capo al titolare del trattamento, l’obbligo di integrarle per garantire che l’interessato disponga di un insieme completo delle informazioni elencate all’articolo 13, paragrafi 1 e 2. Segue un esempio di migliore prassi relativamente al modo restrittivo in cui andrebbe interpretata l’eccezione prevista all’articolo 13, paragrafo 4.
Esempio
Una persona sottoscrive un servizio di posta elettronica online e riceve tutte le informazioni richieste dall’articolo 13, paragrafi 1 e 2, al momento della sottoscrizione. Sei mesi dopo l’interessato attiva una funzione di messaggeria istantanea tramite il fornitore del servizio di posta elettronica e a tal fine comunica il proprio numero di cellulare. Il fornitore del servizio trasmette all’interessato alcune informazioni di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, riguardo al trattamento del numero di telefono (ad es. finalità e base giuridica del trattamento, destinatari, periodo di conservazione), ma omette di fornirne altre di cui la persona è già in possesso da 6 mesi e che da allora non sono cambiate (ad es. l’identità e i dati di contatto del titolare e del responsabile della protezione dei dati, informazioni sui diritti dell’interessato e sul diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente). La migliore prassi richiede tuttavia che all’interessato sia nuovamente fornito il pacchetto completo d’informazioni, ma che sia in grado di individuare con facilità le novità rispetto al passato. Il nuovo trattamento per la finalità del servizio di messaggeria istantanea potrebbe incidere sull’interessato a tal punto da indurlo a esercitare un diritto di cui potrebbe essersi dimenticato, avendo ricevuto le informazioni sei mesi prima. Fornire di nuovo tutte le informazioni contribuisce a garantire che l’interessato rimanga adeguatamente informato sul modo in cui sono utilizzati i dati che lo riguardano e sui diritti di cui gode.