L’articolo 23 prevede che gli Stati membri (o l’UE) legiferino su ulteriori limitazioni della portata dei diritti degli interessati relativi alla trasparenza e dei loro diritti sostanziali, nella misura in cui tali misure rispettino l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e siano necessarie e proporzionate per salvaguardare una o più delle dieci finalità previste all’articolo 23, paragrafo 1, lettere da a) a j). Qualora tali misure nazionali limitino i diritti specifici degli interessati o gli obblighi generali di trasparenza che altrimenti si applicherebbero ai titolari del trattamento ai sensi del regolamento, questi ultimi dovrebbero essere in grado di dimostrare in che modo la norma nazionale si applichi loro. Come stabilito all’articolo 23, paragrafo 2, lettera h), la misura legislativa deve contenere una disposizione circa il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa comprometterne la finalità. Coerentemente, e in linea con il principio di correttezza, il titolare del trattamento dovrebbe informare l’interessato anche del fatto che si sta avvalendo (o si avvarrà nel caso in cui sia esercitato un particolare diritto dell’interessato) di una limitazione legislativa nazionale dell’esercizio dei diritti degli interessati o dell’obbligo di trasparenza, a meno che ciò possa compromettere la finalità di tale limitazione. Per sua natura la trasparenza impone che i titolari del trattamento forniscano anticipatamente agli interessati informazioni adeguate relative ai diritti di cui godono e alle eventuali riserve al riguardo di cui il titolare possa avvalersi, in maniera tale che l’interessato non sia colto di sorpresa dalla dichiarata limitazione di uno specifico diritto nel momento in cui successivamente tenti di esercitarlo nei confronti del titolare. Per quanto concerne la pseudonimizzazione e la minimizzazione dei dati e nella misura in cui i titolari del trattamento intendano valersi dell’articolo 11 del regolamento, il Gruppo ha precedentemente confermato nel parere 3/ 201756 che tale articolo dovrebbe essere interpretato come un modo per far valere il vero principio della riduzione al minimo dei dati senza ostacolare l’esercizio dei diritti dell’interessato e che questo esercizio dev’essere reso possibile con l’ausilio delle ulteriori informazioni fornite dall’interessato.
L’articolo 85 impone agli Stati membri, per legge, di conciliare la protezione dei dati personali con il diritto alla libertà d’espressione e d’informazione. Ciò implica tra l’altro che, ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedano, qualora siano necessarie per conciliare i due diritti, esenzioni o deroghe appropriate rispetto a determinate disposizioni del regolamento (inclusi gli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 12-14).