requisiti minimi di contenuto del consenso informato
linee guida sul consenso


Affinché il consenso sia informato è necessario informare l’interessato su determinati elementi che sono fondamentali per effettuare una scelta. Di conseguenza, il Gruppo di lavoro ritiene che per ottenere un consenso valido siano necessarie almeno le seguenti informazioni:

(i) l’identità del titolare del trattamento;

(ii) la finalità di ciascuno dei trattamenti per i quali è richiesto il consenso;

(iii) quali (tipi di) dati saranno raccolti e utilizzati;

(iv) l’esistenza del diritto di revocare il consenso;

(v) informazioni sull’uso dei dati per un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), se del caso; e

(vi) informazioni sui possibili rischi di trasferimenti di dati dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate come descritto nell’articolo 46.

Per quanto riguarda i punti i) e iii), il Gruppo di lavoro osserva che qualora più titolari del trattamento (congiunti) intendano basarsi sul medesimo consenso oppure qualora i dati debbano essere trasferiti o trattati da altri titolari del trattamento che intendono basarsi sul consenso iniziale, tutti questi titolari del trattamento devono essere indicati. Non è necessario fornire i nomi dei responsabili del trattamento, sebbene per rispettare gli articoli 13 e 14 del regolamento il titolare del trattamento dovrà fornire un elenco completo dei destinatari o delle categorie di destinatari, inclusi i responsabili del trattamento. Per concludere, il Gruppo di lavoro rileva che, a seconda delle circostanze e del contesto della fattispecie, potrebbero essere necessarie più informazioni per consentire all’interessato di comprendere veramente i trattamenti in corso.



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