L’articolo 4, punto 11, del regolamento generale sulla protezione dei dati definisce il consenso dell’interessato come: “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”.
La nozione di consenso rimane sostanzialmente simile a quella della direttiva 95/46/CE, e il consenso rimane uno dei presupposti per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento generale sulla protezione dei dati. Oltre alla definizione modificata di cui all’articolo 4, punto 11, il regolamento fornisce ulteriori indicazioni, all’articolo 7 e ai considerando 32, 33, 42 e 43, su come il titolare del trattamento deve agire per rispettare gli elementi principali del requisito del consenso.
L’inclusione, nel regolamento, di disposizioni e considerando specifici sulla revoca del consenso conferma che quest’ultimo dovrebbe essere una decisione reversibile e che l’interessato mantiene un certo grado di controllo.