3.1.3 granularità
linee guida sulla trasparenza wp 260


42. Un servizio può comportare trattamenti multipli per più finalità. In tal caso, l’interessato dovrebbe essere libero di scegliere quale finalità accettare anziché dover acconsentire a un insieme di finalità. Ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, in un determinato caso possono essere giustificati più consensi per iniziare a offrire un servizio.

43. Il considerando 43 chiarisce che si presume che il consenso non sia stato espresso liberamente se il processo o la procedura seguiti per ottenerlo non permettono all’interessato di esprimere un consenso separato ai distinti trattamenti dei dati personali (ad esempio solo ad alcuni trattamenti e non ad altri) nonostante ciò sia appropriato nel singolo caso. Il considerando 32 afferma: “Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste”.

44. Se il titolare del trattamento ha riunito diverse finalità di trattamento e non ha chiesto il consenso separato per ciascuna di esse non c’è libertà. La granularità è strettamente correlata alla necessità che il consenso sia specifico, come analizzato nella sezione 3.2. Quando il trattamento di dati mira a perseguire finalità diverse, la soluzione per soddisfare le condizioni per la validità del consenso risiede nella granularità, ossia nella separazione delle finalità e nell’ottenimento del consenso per ciascuna di esse.

45. Esempio 7: Nel contesto della medesima richiesta di consenso, un rivenditore chiede ai propri clienti il consenso a utilizzare i loro dati per inviare comunicazioni di marketing tramite posta elettronica e per condividere i dati con altre società del gruppo. Tale consenso non è granulare in quanto non è distinto per queste due finalità, pertanto non sarà valido. In questo caso è necessario un consenso specifico all’invio dei dati di contatto ai partner commerciali. Tale consenso specifico sarà ritenuto valido per ciascun partner (cfr. anche la sezione 3.3.1) la cui identità è stata fornita all’interessato al momento dell’ottenimento del consenso, nella misura in cui i dati vengano inviati per la medesima finalità (nell’esempio, finalità di marketing).



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