42. Un servizio può comportare trattamenti multipli per più finalità. In tal caso, l’interessato dovrebbe essere libero di scegliere quale finalità accettare anziché dover acconsentire a un insieme di finalità. Ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, in un determinato caso possono essere giustificati più consensi per iniziare a offrire un servizio.
43. Il considerando 43 chiarisce che si presume che il consenso non sia stato espresso liberamente se il processo o la procedura seguiti per ottenerlo non permettono all’interessato di esprimere un consenso separato ai distinti trattamenti dei dati personali (ad esempio solo ad alcuni trattamenti e non ad altri) nonostante ciò sia appropriato nel singolo caso. Il considerando 32 afferma: “Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste”.
44. Se il titolare del trattamento ha riunito diverse finalità di trattamento e non ha chiesto il consenso separato per ciascuna di esse non c’è libertà. La granularità è strettamente correlata alla necessità che il consenso sia specifico, come analizzato nella sezione 3.2. Quando il trattamento di dati mira a perseguire finalità diverse, la soluzione per soddisfare le condizioni per la validità del consenso risiede nella granularità, ossia nella separazione delle finalità e nell’ottenimento del consenso per ciascuna di esse.
45. Esempio 7: Nel contesto della medesima richiesta di consenso, un rivenditore chiede ai propri clienti il consenso a utilizzare i loro dati per inviare comunicazioni di marketing tramite posta elettronica e per condividere i dati con altre società del gruppo. Tale consenso non è granulare in quanto non è distinto per queste due finalità, pertanto non sarà valido. In questo caso è necessario un consenso specifico all’invio dei dati di contatto ai partner commerciali. Tale consenso specifico sarà ritenuto valido per ciascun partner (cfr. anche la sezione 3.3.1) la cui identità è stata fornita all’interessato al momento dell’ottenimento del consenso, nella misura in cui i dati vengano inviati per la medesima finalità (nell’esempio, finalità di marketing).