informazioni sulla profilazione e sul processo decisionale automatizzato
linee guida sulla trasparenza versione emendata 11 aprile 2018


Nelle informazioni obbligatorie da fornire all’interessato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera g), rientrano le informazioni sull’esistenza di un processo decisionale automatizzato, comprensivo della profilazione, quale previsto all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, unitamente a informazioni pregnanti sulla logica applicata e le conseguenze rilevanti che si prevede il trattamento avrà per l’interessato. Il Gruppo ha elaborato linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione, cui si dovrebbe fare riferimento per un ulteriore orientamento sul modo in cui attuare la trasparenza nelle particolari circostanze della profilazione. Va notato che, a parte gli specifici obblighi di trasparenza applicabili al processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), e all’articolo 14, paragrafo 2, lettera g), le considerazioni contenute nelle presenti linee guida relativamente all’importanza d’informare gli interessati delle conseguenze del trattamento dei dati personali che li riguardano e il principio generale secondo cui questo trattamento non dovrebbe cogliere di sorpresa l’interessato si applicano parimenti alla profilazione in generale (non solo a quella descritta all’articolo 22) in quanto tipologia di trattamento.



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