modifiche delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 da fornire all’interessato
linee guida sulla trasparenza versione emendata 11 aprile 2018


La responsabilizzazione con riferimento alla trasparenza si applica non solo al momento della raccolta dei dati personali ma nell’intero ciclo di vita del trattamento, a prescindere dal fatto che le informazioni o le comunicazioni siano trasmesse. È questo il caso, ad esempio, quando si modificano i contenuti di dichiarazioni/informative sulla privacy esistenti. Il titolare del trattamento dovrebbe attenersi agli stessi principi quando comunica la dichiarazione/informativa sulla privacy iniziale e quando comunica le modifiche materiali o sostanziali della stessa. I fattori di cui il titolare del trattamento dovrebbe tenere conto nel valutare che cosa si intenda per modifica materiale o sostanziale includono l’impatto sugli interessati (inclusa la loro capacità di esercitare i diritti di cui godono) e il carattere inatteso/sorprendente della modifica per gli stessi. Le modifiche della dichiarazione/informativa sulla privacy che dovrebbero essere sempre comunicate agli interessati comprendono la modifica della finalità del trattamento, la modifica dell’identità del titolare del trattamento e la modifica del modo in cui gli interessati possono esercitare i diritti di cui godono in relazione al trattamento. Per contro, la modifica di una dichiarazione/informativa sulla privacy che il Gruppo non ritiene essere materiale o sostanziale è, ad esempio, la correzione di un refuso o di un’imprecisione sintattica/grammaticale. Dal momento che la maggior parte dei clienti o utenti si limita a dare una rapida occhiata alle comunicazioni relative alle modifiche della dichiarazione/informativa sulla privacy, il titolare del cambiamento dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per garantire che tali modifiche siano comunicate in modo tale da essere effettivamente notate dalla maggior parte dei destinatari. Ciò significa, ad esempio, che la modifica dovrebbe essere sempre comunicata in una modalità appropriata (ad es. e-mail, lettera scritta, finestra pop-up su una pagina Internet o altro modo che attiri efficacemente l’attenzione dell’interessato) specificamente dedicata alla modifica (ad es. non assieme a contenuti di commercializzazione diretta); inoltre, la comunicazione dovrebbe soddisfare i requisiti di cui all’articolo 12 di una forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. I riferimenti contenuti nella dichiarazione/informativa sulla privacy secondo cui l’interessato dovrebbe regolarmente controllarla per verificare la presenza di modifiche o aggiornamenti sono considerati non solo insufficienti, ma anche non corretti nel contesto dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Ulteriori orientamenti sulla tempistica per la comunicazione delle modifiche agli interessati figurano ai paragrafi 30 e 31.



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