le informazioni fornite agli interessati devono essere in genere gratuite
linee guida sulla trasparenza versione emendata 11 aprile 2018


Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, il titolare del trattamento non può in genere addebitare alcunché all’interessato per la fornitura d’informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 o per le comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli 15-22 (sui diritti degli interessati) e dell’articolo 34 (comunicazione di violazioni dei dati personali all’interessato). Quest’aspetto della trasparenza implica anche che le informazioni fornite in ossequio agli obblighi di trasparenza non possono essere subordinate ad operazioni finanziarie, ad esempio il pagamento o l’acquisto di servizi o beni.



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