L’elemento della manifestazione di volontà “libera” implica che l’interessato abbia una scelta effettiva e il controllo sui propri dati. Come regola generale, il regolamento stabilisce che se l’interessato non dispone di una scelta effettiva, si sente obbligato ad acconsentire o subirà conseguenze negative se non acconsente, il consenso non sarà valido. Se il consenso è parte non negoziabile delle condizioni generali di contratto/servizio, si presume che non sia stato prestato liberamente. Di conseguenza, il consenso non sarà considerato libero se l’interessato non può rifiutarlo o revocarlo senza subire pregiudizio. Il regolamento generale sulla protezione dei dati ha preso in considerazione anche la nozione di squilibrio tra il titolare del trattamento e l’interessato.
Nel valutare se il consenso sia stato prestato liberamente, si deve anche tener conto dell’eventualità che il consenso sia collegato all’esecuzione di un contratto o alla prestazione di un servizio come descritto all’articolo 7, paragrafo 4. L’articolo 7, paragrafo 4, contenendo l’inciso “tra le altre”, non è esaustivo e può quindi comprendere altre eventualità. In termini generali, qualsiasi azione di pressione o influenza inappropriata sull’interessato (che si può manifestare in svariati modi) che impedisca a quest’ultimo di esercitare il suo libero arbitrio, rende il consenso invalido.
[Esempio 1]
Un’applicazione mobile per il fotoritocco chiede agli utenti di attivare la localizzazione GPS per l’utilizzo dei suoi servizi. L’applicazione comunica agli utenti che utilizzerà i dati raccolti per finalità di pubblicità comportamentale. Né la geolocalizzazione né la pubblicità comportamentale online sono necessarie per la prestazione del servizio di fotoritocco e vanno oltre la fornitura del servizio principale. Poiché gli utenti non possono utilizzare l’applicazione senza acconsentire a tali finalità, il consenso non può essere considerato liberamente espresso.