Il titolare del trattamento che si rivolge a minori o è (o dovrebbe essere) consapevole del fatto che i suoi beni/servizi sono utilizzati soprattutto da minori (anche quando presuppone il consenso del minore) dovrebbe accertare che il lessico, il tono e lo stile utilizzati siano adeguati ai minori e per loro comprensibili, così che il minore destinatario delle informazioni si renda conto che il messaggio o l’informazione sono diretti a lui. Un esempio calzante di linguaggio adatto ai minori utilizzato come alternativa al linguaggio giuridico originario è la pubblicazione “I diritti dei bambini in parole semplici”, che spiega in linguaggio adatto ai bambini la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
La posizione assunta dal Gruppo è che la trasparenza è un diritto a se stante, che si applica tanto ai minori quanto agli adulti. Il Gruppo sottolinea in particolare che i minori non perdono i loro diritti alla trasparenza in quanto interessati semplicemente per il fatto che il consenso è stato dato/autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale in una situazione in cui trova applicazione l’articolo 8 del regolamento. Sebbene in molti casi tale consenso sia concesso o autorizzato una tantum dal titolare della responsabilità genitoriale, il minore (come qualsiasi altro interessato) gode di un diritto permanente alla trasparenza per tutta la durata del rapporto con il titolare del trattamento. Ciò è coerente con l’articolo 13 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, secondo cui il minore ha diritto alla libertà di espressione, che comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie. È importante sottolineare che, nel disporre la prestazione del consenso per conto del minore che non ha ancora raggiunto una determinata età, l’articolo 8 non prevede misure di trasparenza dirette al titolare della responsabilità genitoriale che dà tale consenso. Pertanto, stando agli specifici rimandi alle misure di trasparenza destinate ai minori di cui all’articolo 12, paragrafo 1 (supportato dai considerando 38 e 58), il titolare del trattamento che si rivolge a minori o che sa che i suoi beni o servizi sono utilizzati soprattutto da minori in età da essere in grado di leggere e scrivere è tenuto a garantire che le informazioni e comunicazioni siano trasmesse in un linguaggio semplice e chiaro o con un mezzo che i minori possano comprendere con facilità. Onde fugare ogni dubbio, tuttavia, il Gruppo riconosce che, nel caso di bambini molto piccoli o che non sanno ancora leggere e scrivere, le misure di trasparenza possono essere rivolte ai titolari della responsabilità genitoriale, dal momento che, nella maggior parte dei casi, tali bambini non saranno probabilmente in grado di comprendere nemmeno i messaggi più semplici relativi alla trasparenza, siano essi redatti per iscritto o comunicati diversamente.
Se è consapevole che i suoi beni/servizi sono utilizzati da (o destinati ad) altri soggetti vulnerabili della società, tra cui persone con disabilità o persone che possono incontrare difficoltà ad accedere alle informazioni, il titolare del trattamento dovrebbe tenere conto delle vulnerabilità di tali interessati nella valutazione del modo in cui assolvere gli obblighi di trasparenza nei loro confronti. Ciò si ricollega alla necessità che il titolare del trattamento valuti il probabile livello di comprensione del proprio pubblico, come illustrato sopra al paragrafo 9.