eccezioni all’obbligo di fornire informazioni - riservatezza a fronte di un obbligo di segretezza
linee guida sulla trasparenza versione emendata 11 aprile 2018


L’articolo 14, paragrafo 5, lettera d), prevede un’esenzione dall’obbligo d’informazione in capo al titolare del trattamento qualora i dati personali “debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri”. Se intende avvalersi di quest’esenzione, il titolare del trattamento dev’essere in grado di provare di averla identificata in maniera appropriata e di mostrare come l’obbligo del segreto professionale lo riguardi direttamente al punto tale da impedirgli di fornire all’interessato tutte le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4.

Esempio

Un medico (titolare del trattamento) è soggetto all’obbligo di segreto professionale per quanto concerne le informazioni mediche dei suoi pazienti. Una paziente (nei confronti della quale si applica l’obbligo di segreto professionale) fornisce al medico informazioni sul suo stato di salute relativamente a una condizione genetica che interessa anche un certo numero di suoi parenti stretti. La paziente fornisce al medico anche determinati dati personali dei parenti (gli interessati) che presentano la stessa condizione. Al medico non è imposto di fornire ai parenti le informazioni di cui all’articolo 14, dal momento che trova applicazione l’esenzione prevista all’articolo 14, paragrafo 5, lettera d). Se il medico dovesse fornire le informazioni di cui all’articolo 14 ai parenti, sarebbe violato l’obbligo di segreto professionale cui è soggetto nei confronti della paziente.



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