contenuto delle informazioni da fornire all’interessato, articoli 13 e 14
linee guida sulla trasparenza versione emendata 11 aprile 2018


Il regolamento elenca le categorie d’informazioni che devono essere fornite all’interessato relativamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano, quando i dati personali sono raccolti presso l’interessato (articolo 13) od ottenuti da altra fonte (articolo 14). Necessario è altresì tenere conto della natura, della portata e del contenuto degli obblighi in questione. Per chiarezza, il Gruppo reputa che non vi sia differenza tra lo stato delle informazioni che devono essere fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 13 o, rispettivamente, dell’articolo 14. Tutte le informazioni previste in detti paragrafi sono di uguale importanza e devono essere fornite all’interessato.



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