Rispetto alla direttiva attuale, il regolamento generale sulla protezione dei dati crea un ulteriore livello di protezione per il trattamento dei dati personali delle persone fisiche vulnerabili, in particolare i minori. L’articolo 8 introduce obblighi supplementari per garantire una maggiore protezione dei dati dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione. I motivi di tale protezione rafforzata sono specificati nel considerando 38: “I minori [...] possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali [...]”. Sempre al considerando 38 si afferma che “[t]ale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore”. La precisazione “in particolare” indica che la protezione specifica non si limita al marketing o alla profilazione, ma si estende alla più ampia “raccolta di dati personali relativi ai minori”.
L’articolo 8, paragrafo 1, stabilisce che laddove si applichi il consenso, per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Per quanto concerne il limite di età per il consenso valido, il regolamento offre flessibilità, in quanto gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.
Come menzionato nella sezione 3.1. sul consenso informato, le informazioni fornite dal titolare del trattamento devono essere comprensibili per il pubblico al quale sono destinate, con particolare attenzione alla posizione dei minori. Per ottenere il “consenso informato” di un minore, il titolare del trattamento deve spiegare in un linguaggio chiaro e semplice, comprensibile per i minori, come intende trattare i dati raccolti. Se spetta al genitore prestare il consenso, può essere necessario fornire un insieme di informazioni che consentano agli adulti di prendere una decisione informata.
Da quanto precede risulta evidente che l’articolo 8 si applica esclusivamente quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
• il trattamento è correlato all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori;
• il trattamento è basato sul consenso.