eccezioni all’obbligo di fornire informazioni - impossibilità di specificare la fonte dei dati
linee guida sulla trasparenza versione emendata 11 aprile 2018


Il considerando 61 afferma che “[q]ualora non sia possibile comunicare all’interessato l’origine dei dati personali, perché sono state utilizzate varie fonti, dovrebbe essere fornita un’informazione di carattere generale”. L’esenzione dall’obbligo di fornire all’interessato informazioni sulla fonte dei dati personali che lo riguardano si applica solo se è impossibile attribuire a una determinata fonte i diversi dati personali ottenuti. Ad esempio, il mero fatto che il titolare del trattamento abbia compilato una banca dati contenente i dati personali di diversi interessati utilizzando più di una fonte non è sufficiente per derogare all’obbligo se è possibile (benché laborioso e dispendioso in termini di tempo) individuare la fonte a cui sono stati attinti i dati personali dei singoli interessati. Dato l’obbligo della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita54, i meccanismi di trasparenza dovrebbero essere integrati nei sistemi di trattamento sin dall’inizio, in maniera tale da poter rintracciare tutte le fonti dei dati personali ricevuti in un’organizzazione e da poter risalire ad esse in qualsiasi momento del ciclo di vita del trattamento.



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