3.3.1 requisiti minimi di contenuto del consenso informato
linee guida sulla trasparenza wp 260


64. Affinché il consenso sia informato è necessario informare l’interessato su determinati elementi che sono fondamentali per effettuare una scelta. Di conseguenza, il Comitato ritiene che per ottenere un consenso valido siano necessarie almeno le seguenti informazioni:

i. l’identità del titolare del trattamento;
ii. la finalità di ciascuno dei trattamenti per i quali è richiesto il consenso;
iii. quali (tipi di) dati saranno raccolti e utilizzati;
iv. l’esistenza del diritto di revocare il consenso;
v. informazioni sull’uso dei dati per un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera c)36, se del caso; e
vi. informazioni sui possibili rischi di trasferimenti di dati dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate come descritto nell’articolo 4637.

65. Per quanto riguarda i punti i) e iii), il Comitato osserva che qualora più titolari del trattamento (congiunti) intendano basarsi sul medesimo consenso oppure qualora i dati debbano essere trasferiti o trattati da altri titolari del trattamento che intendono basarsi sul consenso iniziale, tutti questi titolari del trattamento devono essere indicati. Non è necessario fornire i nomi dei responsabili del trattamento, sebbene per rispettare gli articoli 13 e 14 del regolamento il titolare del trattamento dovrà fornire un elenco completo dei destinatari o delle categorie di destinatari, inclusi i responsabili del trattamento. Per concludere, il Comitato rileva che, a seconda delle circostanze e del contesto della fattispecie, potrebbero essere necessarie più informazioni per consentire all’interessato di comprendere veramente i trattamenti in corso.



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