Come riportato all'interno delle FAQ del Garante Privacy in materia di Videosorveglianza:
- L'informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato, che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita.
- Il modello può essere adattato a varie circostanze (presenza di più telecamere, vastità dell'area oggetto di rilevamento o modalità delle riprese).
- L'informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza.
- L'interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.
- L'informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del GDPR, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso).
Il Garante Privacy suggerisce l'adozione di modelli semplificati, come quello proposto dall'EDPB in riferimento alle "Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video" adottate il 29 gennaio 2020.
Le sopra citate linee guida mirano a fornire indicazioni sull'applicazione del GDPR in relazione al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video.
Come riportato dalle linee guida, la videosorveglianza può servire a molti scopi, ad esempio a supporto della protezione della proprietà e di altri beni, della protezione della vita e dell'integrità fisica delle persone o a raccogliere elementi di prova in vista di procedimenti giudiziari civili.
Queste finalità del monitoraggio devono essere documentate per iscritto (articolo 5, paragrafo 2) e devono essere specificate per ogni telecamera di sorveglianza in uso.
In virtù dell'adozione dello strumento di sorveglianza video, ed all'analisi del singolo caso d'uso, è possibile prospettare un ventaglio differente di condizioni di liceità applicabili che vanno dall'adozione del Legittimo Interesse, Necessità allo scopo di eseguire un compito nell'interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, fino al Consenso (seppur in casi del tutto eccezionali).
L'adozione di tecnologie di video sorveglianza comporta, quasi inevitabilmente, l'acquisizione di informazioni non necessariamente pertinenti le finalità del trattamento o di carattere estremamente personale. In virtù di ciò, nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati, i titolari del trattamento devono garantire che i dati estratti da un’immagine digitale per costruire un modello non saranno eccedenti e conterranno soltanto le informazioni necessarie per la finalità specificata, evitando così ogni possibile trattamento ulteriore. Occorre adottare misure per garantire che i modelli non possano essere trasferiti tra diversi sistemi biometrici.
Come da tempo disposto dalla normativa europea in materia di protezione dei dati, gli interessati devono essere consapevoli del fatto che sia in funzione un sistema di videosorveglianza.
A tal proposito ed alla luce della quantità di informazioni da fornire all' interessato, i titolari del trattamento possono seguire un approccio scalare, optando per una combinazione di metodi al fine di assicurare la trasparenza (WP260, punto 35; WP89, punto 22).
Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello).
Informazioni di primo livello:
Il primo livello riguarda la modalità con cui avviene la prima interazione fra il titolare del trattamento e l'interessato. In questa fase, i titolari del trattamento possono utilizzare un segnale di avvertimento che indichi le informazioni pertinenti. Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un'icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto (artico lo 12, paragrafo 7, del GDPR). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni (WP89, punto 22).
Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all'altezza degli occhi).
Generalmente, le informazioni di primo livello (segnale di avvertimento) dovrebbero comunicare i dati più importanti, ad esempio le finalità del trattamento, l' identità del titolare del trattamento e l’esistenza dei diritti dell’ interessato, unitamente alle informazioni sugli impatti più consistenti del trattamento.
Inoltre, la segnaletica deve contenere anche informazioni relativamente alla trasmissione di dati a terzi, in particolare se ubicati al di fuori dell'UE, e al periodo di conservazione.
Informazioni di secondo livello:
Le informazioni di secondo livello devono essere facilmente accessibili per l'interessato, ad esempio attraverso una pagina informativa completa messa a disposizione in uno snodo centrale (sportello informazioni, reception, cassa, ecc.) o affissa in un luogo di facile accesso.
Comunque siano fornite le informazioni, queste devono contenere tutti gli elementi obbligatori a norma dell’articolo13 del GDPR.
In caso di adozione di un sistema di videosorveglianza, è necessario che il periodo di conservazione non sia maa più lungo di quanto necessario per finalità per le quali i dati sono trattati.
Ricordiamo, infine, che un apparato di videosorveglianza, comporta necessariamente l'adozione di misure tecniche e organizzative proporzionate ai rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dai casi di distruzione accidentale o illecita, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati di videosorveglianza.
A norma degli articoli 24 e 25 del GDPR, i titolari del trattamento devono mettere in atto misure tecniche e organizzative anche al fine di salvaguardare tutti i principi di protezione dei dati durante il trattamento e di stabilire i mezzi affinché gli interessati possano esercitare i propri diritti secondo la definizione di cui agli articoli 15-22 del GDPR. I titolari del trattamento dovrebbero adottare una struttura interna e politiche in grado di assicurare l’attuazione di tali misure sia al momento di definire i mezzi di trattamento sia all'atto del trattamento stesso, compresa l’esecuzione di valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati ove necessario.
La videosorveglianza è, da sempre, un nodo cruciale nell'elaborazione di idonee policy a tutela dell'interessato, complete, esaustive ed in linea con una normativa in continuo divenire.
Lo staff IusPrivacy è sempre pronto a garantire la massima professionalità ed il supporto necessario alla redazione di un sistema privacy completo e conforme alla normativa vigente, anche in ambiti complessi come quello dell'utilizzo di tecnologie video.