Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101, ha introdotto nel Codice della privacy l’art. 111-bis, rubricato “informazioni in caso di ricezione di curriculum”.
In questo articolo si specifica che, qualora vengano ricevuti dei curricula spontaneamente trasmessi al fine dell'instaurazione di un rapporto di lavoro, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) devono essere fornite dal datore di lavoro al momento del primo contatto utile, successivo all’invio del CV.
Non sarà dunque necessario l’inoltro “automatico” di un’informativa ad ogni ricezione di curricula.
L’informativa dovrà contenere gli elementi di cui all’art. 13 GDPR, tra cui: le modalità di trattamento dei dati personali, eventuali destinatari o categorie di destinatari (es. agenzie/società specializzate nella selezione del personale), il periodo di conservazione dei dati personali e le informazioni relative all’esercizio dei diritti degli interessati.
Inoltre, ai sensi dell’art. 111-bis del novellato Codice Privacy, il consenso non sarà più dovuto nel caso in cui il trattamento sia necessario all’esecuzione di misure contrattuali/precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. b).