L'Autorità, con provvedimento dell'11 gennaio 2023, ha ricordato ai Titolari del trattamento che la difesa in giudizio non legittima l'accesso alla casella di posta del lavoratore anche se il rapporto di lavoro è concluso.
Il legittimo interesse a trattare dati personali per difendere un proprio diritto in giudizio non annulla il diritto dei lavoratori alla protezione dei dati personali.
Nel dettaglio, è stata sanzionata una società che, dopo l’interruzione della collaborazione con un esponente di una cooperativa, ne aveva mantenuto attivo l’account di posta elettronica prendendo visione del contenuto, violando così la segretezza della corrispondenza che è tutelata anche costituzionalmente.
Nel corso del procedimento è, inoltre, emerso che l’azienda, non aveva fornito alla stessa né idoneo riscontro alla richiesta di cancellazione della casella e-mail né l’informativa sul trattamento dati.
L’Autorità ricorda che nell’ambito di trattative precontrattuali l’obbligo di informare gli interessati è espressione del principio generale di correttezza.
Il testo completo del provvedimento è consultabile all’URL:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9861827
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