Per Trattamento dei Dati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice Privacy", si intende: “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati” (articolo 4, comma 1, lettera a) del Codice).
E’ soggetto alle norme disciplinate dal “Codice Privacy”, chiunque abbia effettuato il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, ed è stabilito nel territorio dello Stato, o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato, (articolo 5, comma 1 del Codice).
Il “Codice Privacy”, si applica a tutti i trattamenti di dati ad eccezione di quelli effettuati da persone fisiche per fini personali e dei trattamenti disciplinati dalla Parte II del D.L.vo 30 giugno 2003 (magistratura, forze dell’ordine).
Il trattamento dei dati deve avvenire secondo criteri ben precisi:
I dati personali oggetto di trattamento sono (articolo 11, comma 1):
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Un trattamento non conforme alla legge può comportare:
responsabilità penali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi (art. 167, comma 1);
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni (articolo 167, comma 2);
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni (articolo 169, comma 1).
sanzioni amministrative;
responsabilità civile (art. 15 D.L.Lgs. 196/2003);
Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile;
Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
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