trasferimento dati extra ue: indicazione delle condizioni di garanzia all'interno dell'informativa privacy
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Gli articoli 13,14 c.1. let. f del Regolamento 679 / 2016 (GDPR) prevedono: “f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.

Il requisito sopra descritto impone al Titolare del trattamento di indicare in sintesi, all’interno dell’informativa privacy in riferimento al trasferimento dei dati Extra UE, oltre gli altri elementi previsti dagli articoli 13 e 14, i seguenti termini:

  • intenzione di trasferire i dati fuori dallo SEE;
  • le garanzie appropriate utilizzate per il trasferimento;
  • mezzo che consente agli Interessati di ottenere copia di quest’ultime.

Ricordiamo che la non corretta esposizione delle informazioni all’interno dell’informativa è uno dei fattori che potrebbe essere contestato dalle autorità di controllo in caso di ispezione con le conseguenti sanzioni esose previste dal GDPR.

Al fine di rendere più “rigida” la gestione dei dati extra UE la piattaforma IusPrivacy, nella sezione che descrive i dettagli del trattamento,  è stata evoluta: adesso viene richiesta al compilatore anche il paese di destinazione.

Nella gestione dell’informativa vengono riportati i termini con i quali è possibile ottenere copia delle condizioni di garanzia, testo modificabile a discrezione dell’utilizzatore.

Lo Staff IusPrivacy è pronto per offrire ulteriori informazioni.



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