Il procedimento trae origine da una istruttoria avviata dall’Autorità Garante, a seguito della ricezione di un reclamo con il quale un interessato ha lamentato l’omesso riscontro di Made in Italy s.r.l. ad una richiesta di esercizio dei diritti volta ad ottenere informazioni sui trattamenti dei propri dati (art. 15 del Regolamento – in particolare l’origine del dato relativo alla propria numerazione telefonica mobile), nonché la cancellazione degli stessi dagli archivi societari (art. 17) e ad esprimere opposizione ad ulteriori trattamenti da parte della Società (art. 21, par. 2).
Come emerge dall’atto di reclamo, l’interessato avrebbe ricevuto “una chiamata da parte di Made in Italy, nonostante una precedente chiamata in cui avessi chiaramente indicato di non essere interessato e non voler essere più disturbato. Su esplicita richiesta di comunicare come Made in Italy fosse venuta in possesso del mio contatto, l’operatrice sosteneva genericamente che l’azienda avesse ottenuto il mio numero da una banca dati di tele-marketing. Tuttavia il sottoscritto non ha mai acconsentito ai sensi del Regolamento alla pubblicazione dei propri dati in liste o elenchi pubblici, né all’utilizzo dei propri contatti per finalità commerciali o di marketing”.
Il reclamante ha pertanto inviato a Made in Italy, il 9 maggio 2021 tramite mail, il modulo per l’esercizio dei diritti scaricabile nel sito del Garante, con il quale faceva richiesta di "indicare il riferimento preciso dell’azienda di tele-marketing che ha fornito i dati personali”, si opponeva “al trattamento dai dati per qualsiasi finalità commerciale, e per collocamento e ricerca di personale” e chiedeva la cancellazione dei propri dati dai database della Società. A tali richieste la Società (Titolare del Trattamento) non ha fornito alcun riscontro, nonostante un sollecito inviato, sempre dall’interessato, l’8 giugno 2021.
Non appena ricevuto l’atto di reclamo l’Ufficio ha avviato l’istruttoria richiedendo alla So-cietà, ai sensi dell’art. 157 del Codice, di esprimere le proprie osservazioni in ordine alle doglianze del reclamante ed invitando la medesima a dichiarare se intendesse aderire alle sue richieste di esercizio dei diritti. Nell’atto si evidenzia che in caso di inottemperanza si sarebbe resa “applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 166, comma 2, del citato d.lgs. n. 196/2003”. La richiesta di informazioni, notificata il 15 luglio 2021 mediante posta elettronica certificata, è rimasta priva di risposta.
Per quanto sopra esposto il Garante Privacy ha accertato la responsabilità di Made in Italy in ordine alle seguenti violazioni:
- a) artt. 157 e 166, comma 2, del Codice, per avere omesso di fornire riscontro ad una richiesta di informazioni ed esibizione di documenti formulata dal Garante;
- b) artt. 15, 17 e 21 del Regolamento, per aver omesso di fornire riscontro alle richieste di accesso ai dati personali, cancellazione e opposizione al trattamento per finalità di marketing diretto, formulate dal reclamante;
- c) art. 130, comma 3, e 166, comma 2, del Codice, per aver effettuato trattamenti due chiamate promozionali all’utenza telefonica del reclamante, senza aver acquisito dal medesimo il prescritto consenso ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il provvedimento integrale del Garante all’indirizzo
https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9771529
Lo Staff IusPrivacy è pronto per offrire ulteriori informazioni.