In data 14 novembre 2018, è stato approvato il testo definitivo del Regolamento (UE) 2018/1807, relativo a “un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione Europea”. Il Regolamento è entrato in vigore il 18 dicembre 2018 e sarà direttamente applicabile dal 28 maggio 2019.
L’art. 1 enuncia l’obiettivo del Legislatore comunitario e cioè: “garantire la libera circolazione dei dati diversi dai dati personali all'interno dell'Unione stabilendo disposizioni relative agli obblighi di localizzazione dei dati, alla messa a disposizione dei dati alle autorità competenti e alla portabilità dei dati per gli utenti professionali”.
L’ambito di applicazione è individuato all’art. 2: il Regolamento detta un complesso di norme uniformi che si applicano alle attività di trattamento di dati elettronici diversi dai dati personali, fornite come servizio ad utenti residenti o stabiliti nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il fornitore di servizi sia o non sia stabilito nell'Unione, o effettuate da una persona fisica o giuridica residente o stabilito nell'Unione per le proprie esigenze.
Il principio cardine della libera circolazione transfrontaliera dei dati permea la nuova normativa e, per assicurarne concreta attuazione, il Legislatore introduce all’art. 4 par. 1 il divieto di localizzazione dei dati, se non per motivi di pubblica sicurezza. Il par. 3 dell’art. 4 dispone, altresì, che gli Stati Membri si impegnino per abrogare qualsiasi obbligo di localizzazione entro il 30 maggio 2021.
Riguardo alla messa a disposizione dei dati alle autorità competenti, il Legislatore europeo ha sottolineato che il regolamento non pregiudica la facoltà delle autorità competenti di chiedere od ottenere l'accesso a dati ai fini dell'esercizio delle loro funzioni ufficiali conformemente al diritto dell'Unione o nazionale. L'accesso ai dati da parte delle autorità competenti non può essere rifiutato per il fatto che i dati sono trattati in un altro Stato membro” (art. 5, par. 1).
L’art. 6 contiene invece una disposizione riguardante la portabilità dei dati: la Commissione incoraggia l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell'Unione, al fine di contribuire a un'economia dei dati competitiva basata sui principi della trasparenza e dell'interoperabilità. La Commissione auspica che i fornitori di servizi completino lo sviluppo di detti codici di condotta entro il 29 novembre 2019 e ne diano effettiva attuazione entro il 29 maggio 2020.
Puoi consultare il testo integrale del regolamento all’indirizzo:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1807&qid=1543508152850&from=IT