La legge 7 dicembre 2023, n. 193 regola il c.d. oblio oncologico il cui obiettivo è quello di prevenire le discriminazioni, garantendo una maggiore privacy a tutti quei pazienti guariti dalla malattia oncologica.
Il nuovo diritto all’oblio oncologico ha un contenuto più ampio rispetto a quello del diritto all’oblio previsto dall’art. 17 del GDPR, che disciplina il relativo al diritto alla cancellazione dei propri dati al ricorrere di alcune fattispecie; l’oblio oncologico è una legge di civiltà, rappresentando una tutela essenziale della persona, che garantisce a tutti coloro che sono guariti da un tumore di non dover fornire informazioni sulla loro precedente condizione di salute in situazioni come la stipula di contratti bancari, finanziari, di investimento o assicurativi e di esercitare i propri diritti su un piano di parità e uguaglianza rispetto agli altri soggetti.
Il Garante per la protezione dei dati personali vigilerà sulla corretta applicazione della normativa. Inoltre, il Ministero della salute potrà identificare eventuali patologie per le quali si applicano termini inferiori.
Ecco alcune delle principali caratteristiche dell’oblio oncologico:
- Il soggetto non dovrà fornire informazioni sulla sua condizione pregressa;
- La normativa stabilisce che il paziente guarito non debba subire indagini sulla sua condizione di salute per un periodo di almeno 10 anni dalla fine del trattamento terapeutico, a meno che non ci siano episodi di recidiva. Nel caso in cui la patologia sia insorta prima dei 21 anni, il periodo si riduce a cinque anni.
- Adozione e affidamento di minori: le ricerche sullo stato di salute dei prossimi genitori adottivi o affidatari non possono riguardare patologie oncologiche trascorsi 10 anni dalla fine del trattamento terapeutico, a meno che non ci siano recidive. Anche in questo caso, il periodo si riduce a cinque anni se la patologia è insorta prima dei 21 anni di età.
- Il soggetto non dovrà fornire informazioni sulla sua condizione pregressa;
- La normativa stabilisce che il paziente guarito non debba subire indagini sulla sua condizione di salute per un periodo di almeno 10 anni dalla fine del trattamento terapeutico, a meno che non ci siano episodi di recidiva. Nel caso in cui la patologia sia insorta prima dei 21 anni, il periodo si riduce a cinque anni.
- Adozione e affidamento di minori: le ricerche sullo stato di salute dei prossimi genitori adottivi o affidatari non possono riguardare patologie oncologiche trascorsi 10 anni dalla fine del trattamento terapeutico, a meno che non ci siano recidive. Anche in questo caso, il periodo si riduce a cinque anni se la patologia è insorta prima dei 21 anni di età.
Lo Staff IusPrivacy è a disposizione per rispondere a tutte le richieste di informazioni inerenti al tema in oggetto.