Nella giornata di mercoledì 19 settembre, entrerà ufficialmente in vigore il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che contiene la nuova disciplina interna in materia di protezione dei dati personali.
Una delle novità più significative, introdotte dal nuovo decreto, riguarda il consenso al trattamento dei dati personali prestato dai minori.
L’articolo 4 del GDPR definisce il consenso come "qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento".
Per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, l’articolo 8, par.1, prescrive che il trattamento di dati personali del minore sia lecito qualora il consenso sia prestato dal minore che abbia almeno 16 anni. In caso contrario, il trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Il Regolamento lasciava aperta la possibilità agli Stati Membri di derogare a questa disposizione.
Con il D.lgs. 101/2018, l’Italia ha esercitato tale facoltà, modificando l’età minima in presenza della quale il Titolare può trattare lecitamente i dati.
Il nuovo articolo 2-quinquies prevede, infatti, che il minore dopo aver compiuto i 14 anni possa esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali, in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione.
Viceversa, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni è lecito a condizione che il consenso sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
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