classificazione dei cookies ed altri strumenti di tracciamento
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A seguito di numerose richieste di precisazione, nate per l’adeguamento dei siti web alle nuove linee guida emanate dal Garante lo scorso 10 giugno, forniamo di seguito una chiara descrizione delle due macro categorie di cookies in genere impiegate dai siti /app.

I cookie e, in buona misura, gli altri strumenti di tracciamento possono avere caratteristiche diverse sotto il profilo temporale e dunque essere considerati in base alla loro durata (di sessione o permanenti), ovvero dal punto di vista soggettivo (a seconda che il publisher agisca autonomamente o per conto della “terza parte”).

E tuttavia la classificazione che risponde alla ratio della disciplina di legge e dunque anche alle esigenze di tutela della persona, è quella che si basa, in definitiva, su due macro categorie:

  • i cookie tecnici, utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1 del Codice);
  • i cookie di profilazione, utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte (pattern) al fine del raggruppamento dei diversi profili all’interno di cluster omogenei di diversa ampiezza, in modo che sia possibile al titolare, tra l’altro, anche modulare la fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato al di là di quanto strettamente necessario all’erogazione del servizio, nonché inviare messaggi pubblicitari mirati, cioè in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete.

E’ nella direttiva ePrivacy che, nei casi previsti, si rinviene l’obbligo di acquisizione del consenso all’impiego di cookie e altri strumenti di tracciamento; ma è nel Regolamento che andranno ricercate le specifiche caratteristiche di quel consenso ai fini della sua validità e conformità alla disciplina generale.

In relazione alle categorie di cookies sopra citate, qualora il sito/app impieghi solo i cookie tecnici, il Titolare del Trattamento dovrà esclusivamente descrivere, secondo le norme vigenti, le tipologie dei cookies all’interno dell’informativa specificamente predisposta.

Diversamente dall’ipotesi precedente, se il sito/app dovesse utilizzare cookies di profilazione è tenuto, sia alla configurazione del c.d. cookie banner per l’acquisizione del consenso, sia all’indicazione di queste tipologie di cookies all’interno dell’informativa specifica.



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