A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2022 n. 26, è stato definito il funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni esteso alle numerazioni non presenti negli elenchi telefonici pubblici, cellulari inclusi, secondo quanto previsto dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 5.
In attuazione a quanto previsto dal Decreto, a far data dal 27 luglio 2022, sarà possibile includere nel Registro Pubblico delle Opposizioni (“Registro Opposizioni”) tutti i numeri fissi anche non iscritti in un elenco telefonico pubblico nonché i numeri di telefonia mobile.
Inoltre, il Decreto Legge n. 139/2021 (c.d. Decreto Capienze) ha modificato l’art. 1, comma 2, della Legge n. 5 del 2018 estendendo il regime del Registro pubblico delle opposizione anche alle chiamate automatizzate.
L'iscrizione al Registro delle Opposizioni garantirà ai c.d. “abbonati” (utenti) la decadenza dei consensi precedentemente rilasciati per chiamate con finalità commerciali con e senza operatore umano, ad eccezione di quelle svolte dai soggetti che hanno raccolto un consenso nell'ambito di un contratto attivo (o cessato da non più di trenta giorni) per la fornitura di beni o servizi.
Per tale motivo, il Titolare del Trattamento che intenda contattare potenziali clienti per finalità di promozione dei prodotti dovrà consultare preventivamente il Registro delle Opposizioni.
L’operatore che voglia utilizzare a fini di telemarketing tutti i numeri nazionali, fissi e cellulari, e gli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici pubblici è necessario che si registri al Registro pubblico delle opposizioni in qualità di operatore. Devono registrarsi al RPO tutti gli operatori ( persona fisica o giuridica) che – in qualità di titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) – intendano utilizzare tramite telefono o posta cartacea i numeri telefonici nazionali fissi e cellulari e i dati presenti negli elenchi telefonici per finalità di: invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale, compimento di ricerche di mercato.
Indichiamo di seguito le tipologie dei casi possibili.
1) Telefonate eseguite da un operatore.
Descrizione: il Titolare del Trattamento trasmette delle email (email commerciale) a clienti che hanno acquistato in passato dei prodotti analoghi a quelli oggetto della promozione.
I prodotti/servizi vengono proposti dal Titolare del Trattamento agli Interessati per mezzo del telefono.
E´ importante sapere che sono state introdotte delle regole a tutela del consumatore:
- il Titolare del Trattamento, o il Responsabile per suo conto, deve rendere visibile il numero chiamante (questa regola vale per tutte le chiamate commerciali);
- il Titolare del Trattamento, o il Responsabile per suo conto, deve, al momento della chiamata, indicare con precisione agli Interessati che, se ricorre questa ipotesi, i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione del contraente nel registro delle opposizioni;
- il Titolare del Trattamento, o il Responsabile per suo conto, deve rendere nota agli Interessati l’informativa privacy anche in modalità semplificata.
Categorie di Interessati ed obblighi:
- Telefonate rivolte ai clienti del Titolare: è necessario il consenso al marketing per prodotti propri o di terzi; non serve la consultazione al registro pubblico delle opposizioni (RPO).
- Telefonate rivolte ai potenziali clienti acquisiti direttamente dal Titolare: è necessario il consenso al marketing per prodotti propri o di terzi; in base alla legge 5/2018, non trattandosi di clienti, dopo 15 giorni dalla data in cui è stato acquisito il consenso, occorre verificare che i potenziali clienti non si siano iscritti al registro pubblico delle opposizioni (opt-out successivo al consenso).
- Telefonate rivolte a potenziali clienti ottenuti acquistando un elenco abbonati: non è necessario il consenso ma è necessario verificare che l’Interessato non sia iscritto nel registro pubblico delle opposizioni (opt-out); si precisa che l’elenco degli abbonati di provenienza sia lecito cioè costituito da Interessati che avevano in precedenza fornito il consenso alle compagnie di telecomunicazione per l’iscrizione del proprio numero di telefono all’interno degli elenchi pubblici telefonici in particolare siano stati rispettati i limiti e obblighi di informativa previsti dalla legge 5/2018 (art. 1, commi 7 e 8); in attuazione del Decreto del 27 gennaio 2022, n. 26, a far data dal 27 luglio 2022 tale verifica è estesa anche ai numeri di telefonia mobile e ai numeri fissi non presenti in elenchi pubblici.
- Telefonate rivolte a clienti e/o ex Clienti del Titolare che non hanno fornito il consenso: è necessario verificare se il numero di telefono è presente negli elenchi pubblici telefonici e consultare preventivamente il registro delle opposizioni in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 5/2018.
2) Telefonate eseguite in modalità automatizzata in assenza di un operatore
Descrizione: I prodotti ed i servizi vengono proposti dal Titolare del Trattamento attraverso chiamate eseguite da un sistema informatico in modalità automatica senza l’ausilio di un operatore umano.
Categorie di Interessati: clienti o potenziali clienti.
Obblighi Previsti: è necessario il consenso preventivo in quanto si applica l'art. 130 del Codice Privacy, in base al quale i trattamenti effettuati per fini promozionali tramite strumenti automatizzati o a questi equiparati sono consentiti solo con il consenso preventivo del contraente o utente (c.d. opt-in), anche nel caso in cui i dati personali siano tratti da registri pubblici, elenchi, siti web atti o documenti conosciuti o conoscibili da chiunque.
Occorre, per le chiamate automatizzate, fare in distinzione nel rispetto dell’art. 1, commi 2, 5 e 8, della Legge 5/2018 (come modificata dal D.L. 139/21 convertito dalla L. 205/21) sul Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO):
- per i clienti con i rapporti in essere sono sempre validi i consensi senza la necessità di verificare il Registro delle Opposizioni;
- per i clienti con rapporti cessati da più di 30 giorni è necessaria la previa verifica nel Registro delle Opposizioni;
- per i potenziali clienti il consenso è valido 15 giorni dal momento del rilascio, successivamente è necessaria la previa verifica nel Registro pubblico delle opposizioni.
3) Trasmissione di messaggi per posta cartacea
Descrizione: Trasmissione di corrispondenza pubblicitaria per posta cartacea.
Categorie di Interessati: clienti o potenziali clienti.
Obblighi Previsti: è necessario il consenso per la trasmissione di messaggi spediti mediante posta cartacea. In caso di indirizzi presi da elenchi telefonici, in base all’art. 130, comma 3-bis del Codice Privacy, è possibile procedere all’invio di comunicazioni in assenza di consenso, previa la verifica nel Registro delle Opposizioni.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazione.